Art. 28

Esportazione

In vigore dal 29 lug 2021
Esportazione 1.   In caso di esportazione di medicinali veterinari per i quali né un’autorità nazionale competente né la Commissione, a seconda dei casi, hanno rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/6, i distributori all’ingrosso adottano le misure appropriate per evitare che tali medicinali veterinari siano immessi sul mercato dell’Unione. 2.   Qualora le persone di cui all’, paragrafo 2, forniscano medicinali veterinari a persone in paesi terzi, esse forniscono tali prodotti solo a persone autorizzate o abilitate a ricevere i medicinali veterinari per la distribuzione all’ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle pertinenti disposizioni giuridiche e amministrative del paese terzo interessato.
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Esportazione (Art. 28 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo