Art. 10
Formazione del personale
In vigore dal 29 lug 2021
Formazione del personale
1. Tutto il personale coinvolto nelle attività di distribuzione all’ingrosso riceve formazione sui requisiti in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari. Il personale possiede inoltre competenze ed esperienza adeguate prima di iniziare a svolgere i propri compiti.
2. Il personale riceve formazione iniziale e continua pertinente per il proprio ruolo, sulla base di procedure e conformemente a un programma scritto di formazione. Le persone responsabili mantengono le proprie competenze in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari grazie a formazioni periodiche.
3. La formazione comprende l’identificazione dei medicinali veterinari falsificati e la prevenzione del loro ingresso nella catena di fornitura.
4. Il personale che tratta medicinali veterinari che richiedono condizioni di manipolazione più rigorose, come i prodotti pericolosi, i prodotti che comportano particolari rischi di abuso, comprese le sostanze stupefacenti e psicotrope, e i prodotti termosensibili, riceve una formazione specifica.
5. Le persone di cui all’, paragrafo 2, conservano una registrazione di tutte le attività di formazione e ne valutano e documentano periodicamente l’efficacia.
Storico versioni
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