Art. 1

Modifica del regolamento (UE) 2019/1919

In vigore dal 29 lug 2021
Modifica del regolamento (UE) 2019/1919 L', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente: «f) categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: Germania 13 038,4 tonnellate Francia 2 714,6 tonnellate Lettonia 55 966,6 tonnellate Lituania 59 837,6 tonnellate Paesi Bassi 64 976,1 tonnellate Polonia 27 106,6 tonnellate Irlanda 8 860,1 tonnellate Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali: Germania 4 Francia 2 Lettonia 20 Lituania 22 Paesi Bassi 16 Polonia 8 Irlanda 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;».
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