Art. 3

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

In vigore dal 29 lug 2021
Modifica del regolamento (UE) 2021/92 Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato: 1) l'articolo 7 è soppresso; 2) l'articolo 11 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.»; b) al paragrafo 2, le lettere c) e d) e l'ultimo comma sono soppressi; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis   In deroga al paragrafo 1, dal 1o agosto al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti: a) con reti demersali (*1), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca; b) con sciabiche (*2), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca; 2 ter.   In deroga ai paragrafi 2 e 2 bis, le catture di cui alle lettere a) e b) di tali paragrafi non superano i 760 chilogrammi per il periodo dal 1o luglio al 31 agosto. 2 quater.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1o aprile al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti: a) con ami e palangari (*3), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave; b) con reti da posta fisse (*4), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave. Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera a) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera b) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga. (*1)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB)." (*2)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX)." (*3)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS)." (*4)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).»;" d) il paragrafo 5 è così modificato: i) alla lettera a), i termini «dal 1o gennaio al 28 febbraio» sono sostituiti dai termini «dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o dicembre al 31 dicembre 2021»; ii) alla lettera b), i termini «dal 1o marzo al 31 luglio» sono sostituiti dai termini «dal 1o marzo al 30 novembre»; 3) all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g» sono sostituiti dai termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g»; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 53 bis Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito 1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4. 2.   Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. 3.   Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato. 4.   I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato in conformità del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.»; 5) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento; 6) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento; 7) l'allegato II è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento; 8) l'allegato V è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento
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