Art. 1
Modifica del regolamento (UE) 2019/1919
In vigore dal 29 lug 2021
Modifica del regolamento (UE) 2019/1919
L', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:
«f)
categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:
Germania
13 038,4 tonnellate
Francia
2 714,6 tonnellate
Lettonia
55 966,6 tonnellate
Lituania
59 837,6 tonnellate
Paesi Bassi
64 976,1 tonnellate
Polonia
27 106,6 tonnellate
Irlanda
8 860,1 tonnellate
Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:
Germania
4
Francia
2
Lettonia
20
Lituania
22
Paesi Bassi
16
Polonia
8
Irlanda
2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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