Art. 6
Tempistica per lo scambio dei microdati tra gli Stati membri
In vigore dal 27 lug 2021
Tempistica per lo scambio dei microdati tra gli Stati membri
1. L’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati di cui all’ al più tardi entro 30 giorni di calendario dopo la fine del mese di riferimento.
2. Se l’ASN dello Stato membro di invio riceve dati aggiuntivi, corretti o modificati tratti dalle dichiarazioni doganali dopo la scadenza di cui al paragrafo 1, l’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati riveduti appena possibile e al più tardi entro 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui sono divenuti disponibili i dati aggiuntivi, corretti o modificati tratti dalle dichiarazioni doganali.
Storico versioni
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