Art. 4
Modalità degli scambi di dati tra le autorità fiscali e le autorità statistiche nazionali
In vigore dal 27 lug 2021
Modalità degli scambi di dati tra le autorità fiscali e le autorità statistiche nazionali
1. Le informazioni di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152 sono fornite dalle autorità fiscali alle rispettive ASN al ricevimento delle informazioni e al più tardi nel corso del mese successivo a quello in cui le informazioni sono divenute disponibili.
2. In caso di correzione o modifica delle informazioni fornite dalle autorità fiscali, le autorità fiscali forniscono alle ASN le informazioni rivedute.
3. Su richiesta delle rispettive ASN le autorità fiscali verificano la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.
Storico versioni
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