Art. 5
Modalità degli scambi di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra Stati membri a fini statistici
In vigore dal 27 lug 2021
Modalità degli scambi di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra Stati membri a fini statistici
1. Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure a merci in quasi esportazione, l’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati relativi alle esportazioni o importazioni di beni forniti dall’autorità doganale dello Stato membro di invio.
2. Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, lo Stato membro ricevente è lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.
3. Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a merci in quasi esportazione, come definite nell’allegato V, sezione 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/1197, lo Stato membro ricevente è lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nell’allegato V, sezione 17, punto 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1197.
4. I microdati di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a importazioni oggetto di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, i microdati indicati nella colonna C1 dell’allegato;
b)
se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a esportazioni oggetto di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, i microdati indicati nella colonna C2 dell’allegato;
c)
se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a merci in quasi esportazione, i microdati indicati nella colonna C3 dell’allegato.
5. L’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i metadati pertinenti per l’uso dei microdati scambiati nella compilazione di statistiche.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se lo Stato membro di invio è lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nell’allegato V, sezione 17, punto 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1197.
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