Art. 3

Obblighi dei vettori

In vigore dal 27 lug 2021
Obblighi dei vettori 1.   I vettori avviano un’interrogazione per verificare, attraverso l’interfaccia per i vettori, se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2226 («interrogazione di verifica»). 2.   L’interrogazione di verifica è effettuata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato. 3.   I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i seguenti meccanismi: a) meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori; b) autenticazione; c) registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi; d) revisione periodica dei diritti di accesso.
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Obblighi dei vettori (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/1224) — Testo vigente | Portale Normativo