Art. 3
Obblighi dei vettori
In vigore dal 27 lug 2021
Obblighi dei vettori
1. I vettori avviano un’interrogazione per verificare, attraverso l’interfaccia per i vettori, se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2226 («interrogazione di verifica»).
2. L’interrogazione di verifica è effettuata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato.
3. I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i seguenti meccanismi:
a)
meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori;
b)
autenticazione;
c)
registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi;
d)
revisione periodica dei diritti di accesso.
Storico versioni
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