Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«interfaccia per i vettori»: il servizio web sviluppato da eu-LISA a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, quando utilizzato per gli scopi di cui all’, paragrafo 3, del medesimo regolamento, consistente in un’interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura;
(2)
«orientamenti tecnici»: la parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 rilevante per i vettori ai fini dell’attuazione del metodo di autenticazione e dello sviluppo del formato dei messaggi dell’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
(3)
«personale debitamente autorizzato»: persone fisiche che sono lavoratori dipendenti o vincolate contrattualmente dal vettore, o altre persone fisiche o giuridiche sotto la direzione o la supervisione del vettore, incaricate di verificare per conto del vettore se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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