Art. 14

Riesame

In vigore dal 14 lug 2021
Riesame 1.   Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e sull’impatto del presente regolamento, contenente in particolare: a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l’ del presente regolamento; b) una valutazione dell’evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dalla data di adozione del regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ovvero il 19 marzo 2019; c) una valutazione dell’impatto dell’ del presente regolamento sull’evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari; d) una valutazione dell’impatto stimato della modifica dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire le valute di tutti gli Stati membri; e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli del presente regolamento e la legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’articolo 52, punto 3), e dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria; f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell’applicazione pratica degli del presente regolamento e della legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’articolo 52, punto 3), e dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366; g) un’analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell’esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l’invio delle informazioni di cui all’; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell’avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita; h) un’analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l’opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze a tale riguardo; i) un’analisi costi-benefici dell’introduzione dell’obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell’operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell’operazione. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Nella preparazione della relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.
Storico versioni

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