Art. 12
Sanzioni
In vigore dal 14 lug 2021
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a dare immediata notifica alla Commissione delle eventuali modifiche alle norme e misure notificate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 924/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1230:oj#art-12