Art. 13
Applicazione alle valute diverse dall’euro
In vigore dal 14 lug 2021
Applicazione alle valute diverse dall’euro
Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione.
Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento alla valuta nazionale dello Stato membro interessato ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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