Art. 7

Disponibilità di risorse

In vigore dal 14 lug 2021
Disponibilità di risorse 1.   Le risorse di cui all’, paragrafi 1 e 3, previa detrazione di un accantonamento per le spese tecniche e amministrative di cui all’, paragrafo 5, sono utilizzate per finanziare progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2.   Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati entro il 31 dicembre 2025, il sostegno dell’Unione concesso ai progetti ammissibili in uno Stato membro non supera le quote nazionali stabilite nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1056. 3.   Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati a partire dal 1o gennaio 2026, il sostegno dell’Unione concesso ai progetti ammissibili è fornito su base competitiva a livello dell’Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, fino a esaurimento delle risorse rimanenti. L’attribuzione di tali sovvenzioni tiene conto della necessità di garantire la prevedibilità degli investimenti e la promozione della convergenza regionale, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, conformemente ai criteri di attribuzione di cui all’, paragrafo 2.
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