Art. 8
Accordi amministrativi con i partner finanziari
In vigore dal 14 lug 2021
Accordi amministrativi con i partner finanziari
Prima dell’attuazione dello strumento con un partner finanziario la Commissione e il partner finanziario firmano un accordo amministrativo. L’accordo stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte dell’accordo, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione degli audit e di comunicazione, compreso in particolare l’obbligo di pubblicare informazioni su ciascun progetto finanziato dallo strumento e l’ambito di applicazione dei regimi di prestiti.
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