Art. 14

Programmi di lavoro

In vigore dal 14 lug 2021
Programmi di lavoro 1.   Lo strumento è attuato mediante programmi di lavoro elaborati conformemente all’articolo 110 del regolamento finanziario. 2.   I programmi di lavoro includono criteri di attribuzione che si applicano ogniqualvolta la sovvenzione totale richiesta per i progetti ammissibili superi le risorse disponibili. Tali criteri comprendono, se del caso, le priorità per: a) progetti promossi da beneficiari situati nelle regioni meno sviluppate; b) progetti che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050; e c) progetti promossi da beneficiari che hanno adottato piani di decarbonizzazione. 3.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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