Art. 15
Selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI
In vigore dal 14 lug 2021
Selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI
1. La Commissione stabilisce le condizioni e le procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
2. Le condizioni per selezionare i partner finanziari diversi dalla BEI rispecchiano gli obiettivi dello strumento.
3. In particolare, nel selezionare partner finanziari la Commissione tiene conto della capacità dei potenziali partner finanziari:
a)
di garantire che la loro politica di erogazione dei prestiti sia coerente con le norme ambientali e sociali dell’Unione, con gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e con l’obiettivo di neutralità climatica nell’Unione entro il 2050;
b)
di contribuire con risorse proprie sufficienti per massimizzare l’impatto della sovvenzione dell’Unione;
c)
di garantire un’adeguata copertura geografica dello strumento e consentire il finanziamento di progetti singoli di minori dimensioni;
d)
di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale e giurisdizioni non cooperative;
e)
di garantire la trasparenza e un’adeguata visibilità relativamente a ciascun progetto finanziato attraverso lo strumento.
4. La Commissione pubblica l’elenco dei partner finanziari selezionati conformemente al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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