Art. 29

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 7 lug 2021
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   I regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 sono abrogati. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. 3.   La dotazione finanziaria dell’MCE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra l’MCE e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013. 4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027, conformemente al presente regolamento.
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