Art. 27
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 7 lug 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sull’MCE, sulle singole azioni e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate all’MCE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
3. La trasparenza e la consultazione pubblica sono assicurate nel rispetto del diritto dell’Unione e nazionale applicabile.
Storico versioni
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