Art. 15
Azioni specifiche
In vigore dal 7 lug 2021
Azioni specifiche
1. Gli Stati membri possono ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla loro dotazione a norma dell’, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano conseguentemente stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del Fondo, ivi incluso per far fronte a nuove minacce emergenti.
2. Il finanziamento di specifiche azioni non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.
Storico versioni
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