Art. 16
Sostegno operativo
In vigore dal 7 lug 2021
Sostegno operativo
1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 20 % dell’importo stanziato per il suo programma a titolo del Fondo per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.
2. Quando fanno uso del sostegno operativo, uno Stato membro si conforma all’acquis dell’Unione in materia di sicurezza.
3. Gli Stati membri illustrano nel programma dello Stato membro e nelle relazioni annuali in materia di performance, di cui all’, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell’approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di avvalersi di un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, a seconda dei casi.
4. Il sostegno operativo si concentra sulle azioni contemplate dalle spese di cui all’allegato VII.
5. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.
Storico versioni
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