Art. 10

Risorse di bilancio

In vigore dal 7 lug 2021
Risorse di bilancio 1.   L’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue: a) 1 127 000 000 EUR conformemente all’allegato I; b) 225 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1. 2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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Risorse di bilancio (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/1149) — Testo vigente | Portale Normativo