Art. 11
Prefinanziamento
In vigore dal 7 lug 2021
Prefinanziamento
1. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:
a)
2021: 4 %
b)
2022: 3 %
c)
2023: 5 %
d)
2024: 5 %
e)
2025: 5 %
f)
2026: 5 %
2. Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.
Storico versioni
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