Art. 20
Soggetti ammissibili
In vigore dal 7 lug 2021
Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:
a)
i soggetti giuridici stabiliti:
i)
in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
ii)
in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
b)
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello Strumento.
2. Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.
I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.
Storico versioni
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