Art. 21
Azioni dell’Unione
In vigore dal 7 lug 2021
Azioni dell’Unione
1. Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può essere utilizzato per finanziare azioni dell’Unione relative agli obiettivi dello Strumento conformemente all’allegato III.
2. Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
3. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
4. I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.
5. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (51).
Storico versioni
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