Art. 20 · Soggetti ammissibili

Art. 20

Soggetti ammissibili

In vigore dal 7 lug 2021
Soggetti ammissibili 1.   Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti: a) i soggetti giuridici stabiliti: i) in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; ii) in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello Strumento. 2.   Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche. 3.   I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro. I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.
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