Art. 30
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 7 lug 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite dette informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente informazioni in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.
2. Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese nell’ambito del Fondo e sui risultati ottenuti.
Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.
3. La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.
Storico versioni
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