Art. 32
Finanziamento cumulativo e alternativo
In vigore dal 7 lug 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo
1. Un’azione che ha beneficiato di un contributo nell’ambito del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione si applicano le norme del pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o il FSE+ possono sostenere azioni a cui è stato attribuito un marchio di eccellenza come definito all’, punto 45, di tale regolamento. Per vedersi attribuito un marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
c)
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
Storico versioni
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