Art. 60

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 7 lug 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle azioni svolte a titolo del FEAMPA e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al FEAMPA contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono alle priorità di cui all'.
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