Art. 58

Monitoraggio in regime di gestione diretta e indiretta

In vigore dal 7 lug 2021
Monitoraggio in regime di gestione diretta e indiretta 1.   La Commissione utilizza gli indicatori di risultato e di output di cui all'allegato I per monitorare i risultati dell'attuazione del FEAMPA in regime di gestione diretta e indiretta. 2.   La Commissione raccoglie i dati sulle operazioni selezionate per il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta, comprese le caratteristiche salienti del beneficiario e l'operazione stessa, conformemente all', paragrafo 3.
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