Art. 61

Soggetti, attività e costi ammissibili

In vigore dal 7 lug 2021
Soggetti, attività e costi ammissibili 1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Sono ammessi i seguenti soggetti: a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. 3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. 4.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione. 5.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga al suo articolo 193, paragrafo 4, tenendo conto dell'entrata in vigore ritardata del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, come stabilito nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
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