Art. 45

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

In vigore dal 7 lug 2021
Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione 1.   In conformità dell'articolo 104, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può adottare atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell'Unione al programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che: a) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi nei quali si verifichi una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e lo Stato membro interessato non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell' del presente regolamento, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili della PCP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario interessato e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica del beneficiario stesso. 3.   Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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