Art. 47
Comunicazione dei risultati dell'operazione finanziata
In vigore dal 7 lug 2021
Comunicazione dei risultati dell'operazione finanziata
1. I beneficiari comunicano il valore degli indicatori di risultato pertinenti dopo il completamento dell'operazione e al più tardi la domanda di pagamento finale. L'autorità di gestione esamina la plausibilità del valore degli indicatori di risultato comunicato dal beneficiario parallelamente al pagamento finale.
2. Gli Stati membri possono prorogare le scadenze di cui al paragrafo 1.
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