Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794 Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «q) formulare un parere a seguito di una richiesta di consultazione di cui all’articolo 9 sexies, paragrafo 4, all’articolo 9 octies, paragrafo 4, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). (*5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;" 2) l’articolo 21 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Accesso di Eurojust, dell’OLAF e, ai soli fini dell’ETIAS, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, solo ai fini del VIS, delle autorità designate per il VIS, alle informazioni conservate da Europol»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «1 ter.   Europol adotta tutte le misure opportune affinché le autorità designate per il VIS ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit), ai dati forniti per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall’organismo dell’Unione, dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento. In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione a Europol. Tale informazione può essere condivisa solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti delle autorità designate per il VIS relativi al VIS. I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.».
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Modifiche del regolamento (UE) 2016/794 (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/1133) — Testo vigente | Portale Normativo