Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816 Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato: 1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «d) le condizioni alle quali i dati nell’ECRIS-TCN possono essere utilizzati dalle autorità designate per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) al fine di valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di cui all’, paragrafo 1, lettera i), e dell’, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. (*8)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;" 2) all’ è aggiunto il comma seguente: «Il presente regolamento sostiene inoltre l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»; 3) all’, il punto 6 è sostituito dal seguente: «6) autorità competent », le autorità centrali, Eurojust, Europol ed EPPO, nonché le autorità designate per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «c) un indicatore che segnali, ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, compreso il codice dello Stato membro di condanna.»; b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis.   Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), la o le cittadinanze, sesso, se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi o alias, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell’interessato, nonché denominazione dell’autorità di rilascio. Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3, nonché, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il codice dello Stato membro di condanna. I rimanenti dati di ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 27 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche a norma dell’articolo 7 bis del presente regolamento in combinato disposto con l’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o l’articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun’altra autorità a eccezione dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione oggetto di un indicatore.»; 5) all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all’autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all’, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull’identità. Tali informazioni sull’identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l’identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un’interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato soltanto allo scopo di: a) rivolgere una richiesta ai sensi dell’ della decisione quadro 2009/315/GAI; b) presentare una richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento; oppure c) valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis Utilizzo dell’ECRIS-TCN per le verifiche VIS 1.   A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), ECRIS-TCN è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 per interrogare ECRIS-TCN e confrontare i dati pertinenti nel VIS con i dati pertinenti di ECRIS-TCN conservati nel CIR, corredati di indicatori ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. 2.   Ai fini dell’adempimento dei compiti previsti dal regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità designate per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, di tale regolamento dispongono del diritto di accesso unicamente a quei dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR cui sia stato aggiunto un indicatore ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. (*9)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;" 7) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali, le immagini del volto o gli indicatori di cui all’, paragrafo 1, lettera c). Qualora dal casellario giudiziale nazionale siano cancellati i dati relativi a una condanna per un reato di terrorismo o altro reato di cui all’, paragrafo 1, lettera c), ma siano conservate informazioni su altre condanne pronunciate a carico della stessa persona, è unicamente rimosso dalla registrazione di dati l’indicatore di cui all’, paragrafo 1, lettera c). Ove possibile, tale cancellazione avviene automaticamente, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli indicatori di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono cancellati automaticamente 25 anni dopo la creazione dell’indicatore, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la creazione dell’indicatore, in merito a condanne per altri reati.»; 8) all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi o di sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a norma del regolamento (CE) n. 767/2008. I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento»; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 31 bis Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS Per le consultazioni di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento è conservato un registro di ciascun trattamento dei dati di ECRIS-TCN eseguito nel CIR e nel VIS, in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».
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