Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013
Il regolamento (UE) n. 603/2013 è così modificato:
1)
è inserito il capo seguente:
«CAPO VI bis
ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI
Articolo 22 bis
Accesso all’Eurodac delle autorità competenti per i visti
Le autorità competenti per i visti hanno accesso all’Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché di esaminare e di decidere in merito alle domande di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
Articolo 22 ter
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrate in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), l’Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo istituito dall’ del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) per consentire il trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
(*1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)."
(*2) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, del 15.9.2009, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L248 del 13.7.2021, pag. 11)."
(*4) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;"
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis
Conservazione delle registrazioni ai fini dell’interoperabilità con il VIS
Allorché si consulta l’Eurodac conformemente all’articolo 22 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell’Eurodac e nel VIS, in conformità dell’articolo 28 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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