Art. 1
In vigore dal 6 lug 2021
Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:
(1)
all’, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3)
“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue:
a)
un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,
b)
una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, o
c)
una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis;»;
(2)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1, nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda spiritosa diversa dalle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, l’allusione a una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose di cui al citato allegato o a un’indicazione geografica di bevande spiritose è consentita a condizione che:
a)
la bevanda spiritosa cui si riferisce l’allusione:
i)
sia stata utilizzata come unica base alcolica per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I,
ii)
non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all’allegato I o al relativo disciplinare, e
iii)
non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I o dal disciplinare dell’indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione; o
b)
la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l’intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione, a condizione che:
i)
per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l’aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti;
ii)
l’allusione sia fatta nell’ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante,
iii)
l’allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato, e
iv)
in deroga al paragrafo 4, lettera b), l’allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato.»;
b)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. L’allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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