Art. 2
In vigore dal 6 lug 2021
Le bevande spiritose di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2019/787 che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura stabiliti in tale articolo e nell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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