Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 lug 2021
Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato: (1) all’, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) “allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue: a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, o c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis;»; (2) l’articolo 12 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   In deroga al paragrafo 1, nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda spiritosa diversa dalle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, l’allusione a una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose di cui al citato allegato o a un’indicazione geografica di bevande spiritose è consentita a condizione che: a) la bevanda spiritosa cui si riferisce l’allusione: i) sia stata utilizzata come unica base alcolica per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I, ii) non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all’allegato I o al relativo disciplinare, e iii) non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I o dal disciplinare dell’indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione; o b) la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l’intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione, a condizione che: i) per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l’aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti; ii) l’allusione sia fatta nell’ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante, iii) l’allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato, e iv) in deroga al paragrafo 4, lettera b), l’allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato.»; b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.   L’allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis:».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1465:oj#art-1