Art. 3
Indagini
In vigore dal 24 giu 2021
Indagini
1. Conformemente alle sue funzioni, il Mediatore conduce le indagini che ritiene giustificate, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia.
2. Il Mediatore informa senza indebito ritardo l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato in merito a tali indagini. Fatto salvo l’, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato può, di propria iniziativa o su richiesta del Mediatore, presentare eventuali osservazioni o elementi di prova utili.
3. Il Mediatore può condurre indagini di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga giustificato, e in particolare in casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, trattandoli come questioni di pubblico interesse. Nel contesto delle succitate indagini, il Mediatore può altresì formulare proposte e presentare iniziative tese a promuovere le migliori prassi amministrative in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione.
Storico versioni
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