Art. 2

Denunce

In vigore dal 24 giu 2021
Denunce 1.   Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro può presentare al Mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione. 2.   La denuncia fa chiaro riferimento al proprio oggetto e all’identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata. 3.   La denuncia è presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Prima della presentazione della denuncia, il denunciante deve espletare le necessarie pratiche amministrative presso le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione interessati. 4.   Il Mediatore dichiara irricevibile una denuncia qualora essa non rientri nel suo mandato o laddove i requisiti procedurali di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettati. Nel caso in cui una denuncia esuli dal mandato del Mediatore, quest’ultimo può consigliare al denunciante di rivolgersi ad un’altra autorità. 5.   Qualora ritenga che la denuncia sia manifestamente priva di fondamento, il Mediatore archivia il fascicolo e ne informa il denunciante. Nei casi in cui il denunciante abbia notificato la denuncia all’istituzione, organo od organismo dell’Unione interessato, il Mediatore informa anche l’autorità in questione. 6.   Le denunce relative ai rapporti di lavoro tra le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione e il rispettivo personale sono ricevibili soltanto se la persona interessata ha esaurito tutte le procedure amministrative interne, in particolare quelle di cui all’articolo 90 dello statuto dei funzionari, e l’autorità competente dell’istituzione, organo o organismo dell’Unione interessato ha adottato una decisione o se i termini per la risposta sono scaduti. Il Mediatore ha inoltre il diritto di verificare le misure adottate dall’autorità competente dell’istituzione, organo o organismo dell’Unione interessato onde garantire la protezione delle presunte vittime di molestie e ripristinare un ambiente di lavoro sano e sicuro, nel rispetto della dignità delle persone interessate, nel corso di un’indagine amministrativa, a condizione che le persone interessate abbiano esaurito le procedure amministrative interne relative alle misure in oggetto. 7.   Il Mediatore informa l’istituzione, organo o organismo dell’Unione interessato di una denuncia registrata non appena tale denuncia sia stata dichiarata ricevibile e sia stata adottata la decisione di avviare un’indagine. 8.   Le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giudiziari o amministrativi. 9.   Allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giudiziario in corso o concluso relativo ai fatti addotti, dichiara irricevibile una denuncia o decide di porre fine al suo esame, i risultati di qualunque indagine da questi eventualmente svolta in precedenza sono schedati e il fascicolo è archiviato. 10.   Il Mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni adottate relativamente alla denuncia e, per quanto possibile, ricerca assieme all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione interessato una soluzione atta a eliminare il caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore comunica al denunciante la soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato. Il denunciante può formulare osservazioni o fornire, in qualunque momento, informazioni supplementari che non erano note al momento della presentazione della denuncia. Qualora sia raggiunta una soluzione accettata dal denunciante e dall’istituzione, organo o organismo dell’Unione interessato, il Mediatore può archiviare il fascicolo senza seguire la procedura di cui all’.
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