Art. 5
Ammissione temporanea di beni culturali messi in vendita in occasione di fiere d'arte commerciali
In vigore dal 24 giu 2021
Ammissione temporanea di beni culturali messi in vendita in occasione di fiere d'arte commerciali
1. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880, la fiera d'arte commerciale nella quale è prevista la presentazione dei beni deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a)
essere un evento commerciale di durata limitata, diverso da un'asta pubblica, in cui i beni culturali siano esposti ai fini di un'eventuale vendita;
b)
essere accessibile al pubblico, senza obbligo di acquisto;
c)
essere stata precedentemente pubblicizzata tramite mezzi di comunicazione elettronici o convenzionali di ampia divulgazione, quali giornali, periodici o cataloghi di mostre.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880, un bene culturale è descritto o contrassegnato in modo che, al momento dell'ammissione temporanea, non vi sia alcun dubbio che il bene importato sia lo stesso che sarà riesportato o vincolato a un altro regime doganale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880 al termine del regime di ammissione temporanea.
3. Ai fini dell'articolo 251, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 952/2013, il periodo durante il quale i beni culturali possono rimanere vincolati al regime di ammissione temporanea è determinato dalle autorità doganali tenendo conto del tempo necessario per l'esposizione e per il rilascio di una licenza di importazione, nel caso in cui i beni siano destinati a rimanere nel territorio doganale dell'Unione una volta terminata la fiera d'arte commerciale.
4. A norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880, la domanda di licenza di importazione è presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui il bene culturale è stato importato per la prima volta e vincolato al regime di ammissione temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1079:oj#art-5