Art. 7

Coerenza delle licenze di importazione rilasciate

In vigore dal 24 giu 2021
Coerenza delle licenze di importazione rilasciate 1.   Il titolare di un bene culturale per il quale è stata rilasciata una licenza di importazione prima della sua esportazione o riesportazione dall'Unione può fare riferimento a tale licenza in qualsiasi domanda di importazione successiva. 2.   Il richiedente dimostra che il bene culturale è stato esportato o riesportato dal territorio doganale dell'Unione e che il bene culturale per il quale è richiesta una licenza di importazione è lo stesso che è stato precedentemente autorizzato. L'autorità competente verifica se tali condizioni sono soddisfatte e rilascia una nuova licenza di importazione, sulla scorta degli elementi presenti nella precedente, a meno che, in base a nuove informazioni, non nutra ragionevoli dubbi riguardo alla legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1079:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo