Art. 2
Custodia
In vigore dal 24 giu 2021
Custodia
1. Gli Stati membri che importano beni culturali a fini di custodia istituiscono depositi appositamente adibiti al loro ricovero. Tali depositi sono specificamente attrezzati per ricevere beni culturali e garantirne la protezione e il mantenimento in buone condizioni. Le zone franche di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 non possono essere designate come depositi.
2. Lo Stato membro che istituisce un deposito incarica un'autorità pubblica di gestire o sorvegliarne la gestione e inserisce i recapiti di tale autorità nel sistema ICG. La Commissione rende tali informazioni consultabili su internet.
3. Gli Stati membri possono designare soltanto autorità statali, regionali o locali o organismi di diritto pubblico quali definiti all', paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), come autorità pubbliche incaricate di gestire o sorvegliare la gestione di un deposito.
4. I beni culturali appartenenti alle categorie elencate nell'allegato, parti B e C, del regolamento (UE) 2019/880, di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, possono essere temporaneamente collocati in un deposito nel territorio doganale dell'Unione affinché siano protetti dalla distruzione o dalla perdita in seguito a conflitti armati, catastrofi naturali o altre situazioni di emergenza che colpiscano il paese terzo in questione.
5. L'importazione di beni culturali per la finalità di cui all', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880, è subordinata all'accettazione preliminare di una richiesta ufficiale di custodia presentata da un'autorità pubblica del paese terzo che possiede o detiene i beni culturali all'autorità pubblica dell'Unione designata per gestire o sorvegliare la gestione del deposito in cui i beni culturali devono essere collocati.
6. In mancanza di un accordo specifico tra le parti, le spese di deposito e di manutenzione dei beni culturali collocati in un deposito sono a carico dello Stato membro in cui quest'ultimo è situato.
7. Per quanto riguarda il regime doganale cui possono essere soggetti i beni culturali per la durata della loro custodia in un deposito appositamente adibito, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
l'ente che gestisce il deposito dichiara i beni culturali vincolati a un regime di deposito doganale privato conformemente all'articolo 240 del regolamento (UE) n. 952/2013, a condizione che l'ente sia in possesso di un'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale privato presso tale deposito di custodia;
b)
in alternativa, l'ente che gestisce il deposito può dichiarare i beni culturali per l'immissione in libera pratica, in franchigia dai dazi all'importazione, conformemente agli articoli da 42 a 44 del regolamento (CE) 1186/2009 del Consiglio (10);
c)
l'ente che gestisce il deposito può inizialmente vincolare i beni culturali al regime di ammissione temporanea. Qualora si scelga tale regime doganale, si adottano disposizioni affinché i beni siano successivamente vincolati a uno dei regimi di cui alla lettera a) o b), nel caso in cui il periodo massimo di ammissione temporanea previsto dall'articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 giunga a scadenza e non ne sia concessa la proroga e non sia ancora possibile una restituzione sicura dei beni al paese terzo.
8. I beni culturali possono essere temporaneamente rimossi dal deposito per essere esposti al pubblico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il paese terzo dal quale sono stati importati i beni culturali ha espresso il suo consenso;
b)
le autorità doganali hanno autorizzato la rimozione conformemente all'articolo 240, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013;
c)
gli spazi adibiti all'esposizione offrono le condizioni adeguate per garantire la protezione, la conservazione e la manutenzione dei beni.
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