Art. 13

Controlli delle dichiarazioni dell'importatore

In vigore dal 24 giu 2021
Controlli delle dichiarazioni dell'importatore 1.   Nell'eseguire i controlli doganali a norma degli articoli da 46 a 49 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'ufficio doganale al quale è presentata la dichiarazione in dogana per l'importazione dei beni culturali si accerta che i beni dichiarati corrispondano a quelli descritti nella dichiarazione dell'importatore e che nella dichiarazione in dogana si faccia riferimento a tale dichiarazione. 2.   Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di deposito doganale, il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC è indicato nella dichiarazione in dogana. 3.   Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di zona franca, i controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dall'ufficio doganale competente presso il quale è presentata la dichiarazione dell'importatore conformemente all'articolo 245, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il titolare dei beni indica il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC all'atto della presentazione dei beni in dogana.
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