Art. 11
Principi generali
In vigore dal 24 giu 2021
Principi generali
1. Le dichiarazioni dell'importatore sono redatte utilizzando l'apposito formulario nel sistema ICG, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bene culturale deve essere importato e presentato in dogana.
2. Ad eccezione delle monete di categoria e) di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) 2019/880, per ciascun bene culturale da importare è redatta una dichiarazione dell'importatore distinta. Una singola dichiarazione dell'importatore può riguardare diverse monete aventi lo stesso valore unitario, la stessa composizione materiale e la stessa origine, secondo le specifiche di cui all'allegato I del presente regolamento.
3. Una dichiarazione dell'importatore è compilata e presentata per ogni successiva reimportazione dello stesso bene culturale, a meno che non si applichi una delle esenzioni di cui all', paragrafo 4, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/880.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1079:oj#art-11