Art. 12
Elenco dei documenti giustificativi che il dichiarante deve possedere per dimostrare la lecita provenienza
In vigore dal 24 giu 2021
Elenco dei documenti giustificativi che il dichiarante deve possedere per dimostrare la lecita provenienza
1. La dichiarazione dell'importatore comprende una dichiarazione firmata con cui l'importatore si assume la responsabilità e sostiene esplicitamente di aver agito con la dovuta diligenza al fine di garantire che il bene culturale che intende importare sia stato esportato legalmente dal paese interessato.
2. La dichiarazione dell'importatore è accompagnata da informazioni standardizzate che descrivono il bene culturale in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione da parte delle autorità doganali, comprese fotografie a colori del bene culturale su sfondo neutro, secondo le specifiche di cui all'allegato II.
3. Se le disposizioni legislative e regolamentari del paese interessato impongono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'esportazione del bene culturale dal proprio territorio, l'importatore è tenuto ad essere in possesso degli opportuni permessi rilasciati dall'autorità pubblica competente del paese interessato, attestanti che l'esportazione del bene in questione è stata da essa debitamente autorizzata. Su richiesta, tale documentazione è presentata alle autorità doganali.
4. Tra gli altri tipi di documenti di cui il titolare del bene potrebbe essere in possesso, da esibire su richiesta a corredo della sua dichiarazione di importazione, possono figurare ad esempio:
a)
documentazione doganale comprovante i movimenti passati del bene culturale;
b)
fatture di vendita;
c)
documenti assicurativi;
d)
documenti di trasporto;
e)
relazioni attestanti le condizioni del bene;
f)
titoli di proprietà, compresi testamenti per atto notarile o testamenti olografi dichiarati validi ai sensi della legislazione del paese in cui sono stati redatti;
g)
dichiarazioni giurate dell'esportatore, del venditore o di un terzo, rese in un paese terzo conformemente alle disposizioni legislative vigenti, che attestino la data in cui il bene culturale è stato trasferito dal paese terzo in cui è stato creato o scoperto o altri eventi che ne confermino la lecita provenienza;
h)
perizie;
i)
pubblicazioni di musei, cataloghi di mostre, articoli in periodici specializzati;
j)
cataloghi d'asta, pubblicità e altro materiale promozionale per la vendita;
k)
prove fotografiche o cinematografiche che confermino la legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato o consentano di stabilire quando vi si trovava o quando è stato esportato dal suo territorio.
5. I documenti e gli altri elementi di informazione di cui al paragrafo 4 sono valutati liberamente, tenendo conto delle circostanze e del rischio percepito di traffico illecito in ciascun caso.
6. L'autorità doganale può chiedere al titolare del bene di caricare traduzioni ufficiali dei documenti di cui ai paragrafi 3 e 4 in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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