Art. 61

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

In vigore dal 24 giu 2021
Cooperazione delle regioni ultraperiferiche 1.   Quando, con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, un programma Interreg D è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, rispettivamente, compiti di esecuzione sono affidati a uno degli organismi elencati all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, in particolare a uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato. 2.   Conformemente all'articolo 154, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento sono affidati a un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060. 3.   Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo 157 di tale regolamento. 4.   Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o di cui al regolamento (UE) 2021/947 o alla decisione 2013/755/UE o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti. Le condizioni per attuare parzialmente un programma Interreg della componente D in regime di gestione indiretta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, sono definite mediante un accordo concluso tra la Commissione, l'autorità di gestione o il suo Stato membro e l'organismo incaricato.
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