Art. 60
Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento
In vigore dal 24 giu 2021
Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento
1. Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario a sostegno del programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:
a)
se lo Stato membro interessato firma la convenzione di finanziamento ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), in:
i)
una parte distinta di tale convenzione di finanziamento; o
ii)
una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM; e
b)
se lo Stato membro interessato firma una convenzione di attuazione ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), in:
i)
una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o
ii)
una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui alla lettera a).
Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), ove applicabile, componenti della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.
2. Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all', paragrafo 5.
Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:
a)
l'importo del contributo finanziario supplementare; e
b)
il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.
3. Per quanto attiene al programma transfrontaliero PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all', paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario fa parte degli stanziamenti di bilancio per la rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale».
Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all' del presente regolamento. La Commissione e il Regno Unito come pure l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.
La specifica convenzione di finanziamento è conclusa prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo per i programmi speciali dell'UE di applicare la normativa dell'Unione applicabile all'attuazione del programma.
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